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Art. 1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3. Organizzazioni di volontariato.
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre
a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6. Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta
dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale
decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli
connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di
bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato
sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. [Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408,
riportata alla voce Imposte e tasse in genere.]
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali.
Art. 9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 ,
come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1982, n. 954 .
Art. 10. Norme regionali e delle province
autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art. 11. Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi.
2. Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di
cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
1. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12. Osservatorio nazionale per il
volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e
da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei
servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato
di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività
di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi
e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato
a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13. Limiti di applicabilità.
1. E' fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 .
Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per
la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma
1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.
356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del
presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere
di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma,
del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.3. Le
modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. [Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce
Impiegati civili dello Stato.]
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