Art. 1
Servizio nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio nazionale della
protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle
finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività
delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento
della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3
Attività e compiti di protezione civile
1.Sono attività di protezione civile quelle volte
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a
superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed
alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi
ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.
Art. 4
Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
1. Il Dipartimento della protezione civile
predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in
conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui
all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie
ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati
avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei
piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche
esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e
delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e
l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5
Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed
alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello
stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli
12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,
può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare
il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai
sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
1. All'attuazione delle attività di protezione
civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e
vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con
finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi
professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni
di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono
archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a
fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal
vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica
nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un
sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con
il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e
successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio
delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7
Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio
dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di
protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da
esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art. 10
Comitato operativo della protezione civile
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il
coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate
all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie
delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega
dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno
nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti,
aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze
in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al
Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il
funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di
altri enti o amministrazioni.
Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente
fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale
di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento
della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione
civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì
stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le
ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle
strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
Art. 12
Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve le competenze
legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e
all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei
programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari
per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito
Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione,
prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali
in materia.
Art. 13
Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse
attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile,
assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i
programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di
provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal
presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del prefetto.
Art. 14
Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma
provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza
su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente
della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i
poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei
servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di
enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di
una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in
materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale,
favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture
comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di
altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando
i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
Art. 16
Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
1. Le competenze attribuite nella presente legge
alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione
Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta
regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in
caso di impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17
Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile,
per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi
di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali
sono regolate le relative attività.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile
assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in
occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,
secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a
definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle
attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle
organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni
all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di
volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente
decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a
favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero
necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale
intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con
legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti
capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere
anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti
statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali
non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale
dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a
controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi,
possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze
di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno
luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma
1.
Art. 20
Disciplina delle ispezioni
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un
sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per
l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle
ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli
interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari
ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 21
Abrogazione delle norme incompatibili
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con
le disposizioni della presente legge.