Legge regionale sul volontariato (2).
Aggiornamento al BU 15/05/98
Art. 1 Finalità e oggetto della legge.
1. La regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di
solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei
bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne
promuovo lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne
riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una
coscienza della partecipazione.
Art. 2 Attività del volontariato.
1. Ai fini della presente legge è volontariato il servizio reso dai
cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso
prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in
gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui
il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. 1 della legge 11
agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"; tali
finalità vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell'area
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme
innovative non codificate nella programmazione regionale;
b) le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell'area
della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della
protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione
dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del
soccorso in caso di pubblica calamità;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle rientranti nell'area
sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico
ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi
connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e
sportiva, nonché di educazione permanente.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto
rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente
stabiliti dalla organizzazione stessa.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 Organizzazioni di volontariato.
1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.
2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto
economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche e private.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 4 Istituzione del registro generale
regionale del volontariato.
1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991, il
registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato; a tal
fine la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del presidente, provvede:
a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le aree
di intervento di cui al primo comma dell'art. 2;
b) ad emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di
quanto previsto dall'art.3, le modalità e i contenuti delle domande da
presentarsi da parte delle delle organizzazioni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 3 della
presente legge costituisce diritto all'iscrizione nel registro del
volontariato.
3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al presidente
della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui
territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa e/o operativa, per
l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività;
tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale entro 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il
parere si intendo favorevole.
4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del presidente
della giunta regionale entro 90 giorni dalla data di acquisizione del
parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di parere.
5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge n.
266/1991.
6. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle
attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da
disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.
Art. 5 Partecipazione alla programmazione.
1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla
programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale
e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi
regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre
al riguardo programmi ed iniziative.
Art. 6 Formazione e qualificazione professionale.
1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei
volontari sono attuate da:
a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e
diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;
b) la giunta regionale, che sulla base di proposte inoltrate dagli enti
locali, dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 10 promuove
iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario predisponendo
un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio
dell'attività di volontario.
2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità,
nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale,
all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle
province e dalla regione o da questi finanziati.
Art. 7 Contributo alle attività di volontariato.
1. La regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato
in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi
comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività
documentate e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente
una proposta per la definizione dello stanziamento fra le aree di
intervento di cui all'art. 2.
2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla giunta
regionale al consiglio regionale per il parere della commissione
consiliare referente che si esprime con parere vincolante entro 60
giorni dal ricevimento. In assenza di parere dopo tale termine la
proposta della giunta è ritenuta approvata.
3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge è
istituito presso la presidenza della giunta regionale ai sensi dell'art.
33 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 un gruppo di lavoro pluridisciplinare
cui partecipano i settori interessati dalle aree definite all'art. 2.
Art. 8 Convenzioni.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei
mesi possono stipulare convenzioni con la regione e gli altri enti
pubblici per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le
convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di collaborazione;
b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone
impegnate nelle attività convenzionate;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei
servizi pubblici;
e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell'art. 3;
f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso
fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla
copertura assicurativa;
g) le modalità di risoluzione del rapporto;
h) la verifica dei reciproci adempimenti.
3. La regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di
volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi
previsti dal primo comma del presente articolo, tra quelle:
a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si
chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento
dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si
chiede il convenzionamento.
4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge con le organizzazioni di volontariato continuano ad avere
efficacia sino alla loro scadenza naturale; l'eventuale rinnovo avviene
secondo le condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 266/1991 e dal
presente articolo.
Art. 9 Attività di vigilanza.
4. La giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana disposizioni in merito alle modalità di
attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro generale regionale ai fini previsti dall'art. 6, quarto
comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266.
5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il
30 maggio di ciascun anno alla regione una relazione sul mantenimento
dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta
nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario
mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti
nell'attività dell'organizzazione.
Art. 10 Comitato per lo studio e la
documentazione sul volontariato.
1. Con propria deliberazione, su proposta del presidente, la giunta
regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n.
42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta
regionale", il comitato per lo studio e la documentazione sul
volontariato.
2. Il comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale o suo
delegato, è composto da tre esperti nelle aree di intervento di cui al
primo comma dell'art. 2 e da 12 rappresentanti, scelti dal presidente
della giunta regionale in una rosa proposta dalle organizzazioni di
volontariato, così suddivisi:
a) 3 componenti per ciascuna delle aree di intervento di cui al primo
comma dell'art. 2;
b) 3 componenti in rappresentanza degli ambiti provinciali di maggior
diffusione del volontariato.
3. Ai componenti esterni del comitato viene riconosciuta una indennità
di presenza ai sensi della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in
materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi
comunque denominati".
4. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.
5. Il comitato rimane in carica per cinque anni; i rappresentanti
esterni non possono essere rieletti.
Art. 11 Compiti del comitato per lo studio e la
documentazione sul volontariato.
1. Il comitato per lo studio e la documentazione
sul volontariato è un organo tecnico-consultivo per la conoscenza,
l'informazione, la promozione e la diffusione delle attività di
volontariato.
2. Tra i compiti del comitato rientrano:
a) l'attività di consulenza anche nei confronti delle organizzazioni di
volontariato;
b) la ricerca e l'acquisizione di dati di conoscenza sul fenomeno
generale del volontariato;
c) la convocazione della conferenza regionale sul volontariato a
scadenza almeno biennale;
d) la programmazione dei servizi a favore del volontariato e le
indicazioni al comitato per la gestione del fondo speciale regionale di
cui all'art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991.
3. Il comitato formula altresì osservazioni e proposte in merito a:
a) la promozione di ricerche e studi sul volontariato;
b) la promozione e sviluppo del volontariato;
c) la diffusione della conoscenza del registro regionale;
d) l'elaborazione di un rapporto biennale sullo stato del volontariato;
e) i progetti di formazione;
f) i progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro per far fronte alla emergenze sociali
e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g) suggerimenti relativi alle proposto di modifica della normativa sul
volontariato al fine di contribuire a renderla sempre più aderente alla
realtà.
Art. 12 Nomine regionali nel comitato di gestione
del fondo speciale per il volontariato.
1. Il presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa di
diritto al comitato di gestione, previsto dall'art. 2 del decreto del
ministro del tesoro 21 novembre 1991, per la gestione del fondo speciale
regionale di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 266/1991.
2. Il presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di gestione
previsto al primo comma, quattro rappresentanti di organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con
la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in
carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 13 Conferenza regionale del volontariato.
1. La conferenza regionale si riunisce almeno una
volta ogni due anni con il compito di dibattere indirizzi generali delle
politiche regionali nelle aree di cui all'art. 2, e i rapporti fra le
organizzazioni di volontariato e le istituzioni.
2. In particolare la conferenza esamina il rapporto sullo stato del
volontariato ed esprime una valutazione dell'attività svolta dal
comitato regionale di cui all'articolo 11.
3. La conferenza potrà essere organizzata per tematiche specifiche e
per sezioni.
4. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di
volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni
di volontariato non iscritte.
Art. 14 Integrazioni di norma.
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, le competenze del
gabinetto del presidente, come previsto dall'allegato C alla L.R. 8
maggio 1990, n. 33 "Istituzione dell'agenzia di stampa e di
informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi
per la comunicazione, l'editoria e l'immagine", sono integrati dai
seguenti alinea:
a) "27 - curare la tenuta del registro generale regionale del
volontariato e gli adempimenti amministrativi connessi;
b) 28 - assicurare la segreteria al comitato tecnico consultivo per lo
studio e la documentazione sul volontariato." (3)
Art. 15 Norma transitoria.
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le organizzazioni
di volontariato già iscritte nel registro di cui all'art. 8 della L.R.
1/1986 e quelle iscritte nel registro provvisorio di cui alle
deliberazioni della giunta regionale n. 20460 del 24 marzo 1992 e n.
27393 del 15 settembre 1992, sono iscritte di diritto nell'apposita
sezione del registro, con l'obbligo di provvedere, ove necessario, al
formale adeguamento dei relativi accordi fra gli aderenti e dei
rispettivi statuti, nonché all'acquisizione del parere del comune, ove
precedentemente non prescritto, entro il termine perentorio di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi effetti, anche al fine del riconoscimento dei benefici
previsti dalla legge n. 266/1991, decorrono dalla data della precedente
originaria iscrizione ovvero, ove antecedente, dalla data di entrata in
vigore della succitata legge.
Art. 16 Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogato l'art. 8 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 2, come modificato
dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1990, n. 25. 2. In deroga a quanto
disposto dal precedente primo comma, qualora la presente legge entri in
vigore prima del 30 settembre 1993, possono essere applicate fino a tale
data le norme di cui alla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive
modificazioni ed integrazioni limitatamente alla concessione alle
organizzazioni di volontariato di contributi regionali iscritti nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, al capitolo di
spesa 2.2.4.1.2074, autorizzati ai sensi dell'art. 22, primo comma,
della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, dall'art. 6, primo comma, della L.R. 14
giugno 1993, n. 19.
2. Restano salvi i provvedimenti attuativi, di mera esecuzione, relativi
alle determinazioni di cui al precedente secondo comma.
Art. 17 Norma finale.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 266/1991.
Art. 18 Norma finanziaria.
2. 1.È autorizzata, per l'anno 1993, la spesa complessiva di L.
3.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 7.
3. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente
comma si provvede mediante riduzione per pari importo nella dotazione
finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il
finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello
stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario
1993.
4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente
art. 7, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con
la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari,
ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
"Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla
contabilità della regione" e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Agli oneri conseguenti al funzionamento del "Comitato per lo
studio e la documentazione sul volontariato" di cui all'art. 10
della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme
annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di missioni ed i rimborsi
spese".
6. Agli oneri di cui alla lett. a) del terzo comma del precedente art.
11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al
capitolo 1.2.7.1.549 "Spese diverse, onorari e rimborsi per
attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni
per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale".
7. Agli oneri di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 11 e
all'art. 13, si fa fronte mediante impiego delle somma annualmente
stanziate al capitolo 1.2.8.1.363 "Spese per la promozione e
l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni di studio
nonché l'adesione e la partecipazione della regione ad analoghe
iniziative organizzate da altri enti".
8. In conseguenza a quanto disposto dal precedente primo comma, allo
stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario
1993, è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituto il capitolo
2.2.4.1.3669 "Contributi ad organizzazioni di volontariato a
sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche
attività documentate e di progetti" con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
La presente legge regionale è pubblicata nel
bollettino ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della regione lombarda.
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(1) B.U. 29 luglio 1993, n. 30, I suppl. ord.
(2) Delib.G.R. 30 novembre 1993, n. 5/44095 Delib.G.R. 10 maggio 1996,
n. 6/12792.
(3) Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.