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(Pubblicato in G. U. 22 febbraio 1992, n. 44)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la
individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato,
e la disciplina dei relativi controlli;
Decreta:
1. Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato. -
1. Le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attività medesima.
2. Polizze assicurative. -
1. Le assicurazioni
di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o
in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente
sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una
molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti
assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui
all'art. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base
delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire
tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e
che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono
dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro (1).
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle
organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia
dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono
comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i
nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni,
contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (2).
(1) L'articolo 1 del Decreto Ministeriale 16
novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285) ha sostituito con l'attuale comma
3 gli originari commi 3 e 4.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, D.M.
16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).
3. Adempimenti delle organizzazioni di
volontariato. -
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il
registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro,
prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o
da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha
provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del
registro, il numero di fogli che lo compongono (3).
2. Nel registro devono essere indicati per
ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la
residenza.
3. I soggetti che aderiscono
all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione
del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui
sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì
indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far
parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va
effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni
qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di
volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo
delegato deve apporvi la data e la propria firma (4).
(3) Comma così modificato dall'art. 3, del
Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).
(4) Comma così modificato dall'art. 4,
Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).
4. Controllo. -
1. Il controllo viene
esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato
comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio
esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato
l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui
all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle
polizze stesse.
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