D.G.R. 2 luglio 1999 n. 6/44003

Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997, "ISTITUZIONE ELENCO DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE"

 

VISTA la D.G.R. n. 6/25596 del 28 febbraio 1997, con la quale, richiamate la l.r. 12 maggio 1990 n. 54 artt. 26 e 27 e la legge 24 febbraio 1992 n. 225, veniva istituito l'elenco regionale dei Gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile;

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 15 della legge n. 225/1992, nel quale si afferma che ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;

 

VISTO altresì l’art. 12 della medesima legge n. 225/1992, nel quale si prevede che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

 

RICHIAMATO anche l'art. 8 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613, con il quale si esplicita, tra le finalità costitutive dei Gruppi comunali di Protezione Civile, la partecipazione alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile e le proposte di interventi operativi;

 

RITENUTO pertanto che in Regione Lombardia il compito prioritario dei Gruppi comunali sia da individuarsi nella collaborazione con il Comune per la elaborazione del Piano comunale di protezione civile e nel suo continuo aggiornamento nel tempo, anche mediante interventi operativi, quali le esercitazioni, opere di difesa del suolo, pulizia dei boschi per la difesa dagli incendi, pulizia dei corsi d'acqua e varie altre;

 

ATTESO che l'attuale sistema italiano di protezione civile individua nel Sindaco l'autorità maggiormente responsabile a livello comunale, elevando quindi la materia di protezione civile a competenza primaria per il Comune;

 

RITENENDO pertanto che sia obbligo del Comune provvedere alla gestione della suddetta materia e degli oneri da ciò derivanti, anche attraverso la costituzione del Gruppo comunale, finalizzata in particolare alla predisposizione del Piano comunale ed al suo aggiornamento nel tempo, pur con il sostegno finanziario della Regione Lombardia, che, sia per le ragioni sopra esposte sia per motivi contingenti, sarà necessariamente limitato a parziali contributi. La presenza del Piano comunale di Protezione civile sarà comunque criterio di priorità nei finanziamenti;

 

PRESO ATTO peraltro che gli attuali costi di gestione di un corso base non superano  la  cifra  massima  di  2  milioni,  potendo essere contenuta anche in £ 500.000 - 600.000, e che comunque la Regione Lombardia non può farsi carico dell'istruzione di migliaia  di  volontari che hanno sinora  aderito ai Gruppi comunali, con la previsione di un continuo aumento delle iscrizioni;

 

RILEVATO che la struttura comunale di protezione civile così individuata è sotto le dirette dipendenze del Sindaco e si configura, come soggetto giuridico, assimilabile in tutto ad organismo di diritto pubblico, conseguentemente soggiacente alle regole che ne derivano;

 

RILEVATO pertanto che tra i compiti prioritari dei Comuni, in materia di protezione civile, ci sia la predisposizione del Piano comunale di protezione civile, quale anello finale della catena dei piani di emergenza che vengono elaborati ai livelli superiori nazionali, regionali e provinciali, i quali necessitano a loro volta di stretta interconnessione per ottenere la giusta efficacia nell'obiettivo prioritario della salvaguardia della vita umana e della difesa del suolo;

ATTESO che in relazione alle disposizioni di cui all' art. 15 della legge 225/92 e all' art. 8 del D.P.R. n 613/94 la presenza del Gruppo comunale è legittimata specificamente per gestire il Piano comunale, aggiornarlo nel tempo e soprattutto per far fronte alle possibili emergenze proprie del Comune, testando continuamente la validità del Piano stesso in relazione ai sempre nuovi rischi e che con tale dispositivo inoltre si potrebbero ottimizzare al meglio le risorse finanziarie che la Regione mette a disposizione dei Comuni iscritti con il proprio gruppo all'elenco regionale;

 

RITENUTO quindi obbligo da parte dei Comuni, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio Gruppo comunale presso l’elenco regionale ed accedere quindi ai finanziamenti regionali, dotare il Gruppo stesso di una formazione minimale di base attraverso corsi specifici e dotare il Comune di Piano comunale di Protezione Civile, da redigersi ai sensi dell'art. 15 della legge 225/92;

 

RILEVATO che i corsi, sulla base di programmi approvati dalla Regione Lombardia, verranno organizzati dai Comuni, anche attraverso il convenzionamento tra di loro o l'affidamento ad Enti superiori, quali le Comunità Montane, i Consorzi dei parchi o le Province e svolti periodicamente presso i Comuni stessi;

 

RITENUTO quindi utile allegare un programma standard al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, al quale attenersi per l'elaborazione dei singoli corsi;

 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo, ai sensi del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 20 novembre 1993, n. 479;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge

 

D E L I B E R A

 

di integrare i criteri di iscrizione all'elenco regionale dei Gruppi comunali o intercomunali di Protezione Civile di cui alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997, inserendo anche i seguenti criteri:

A) Per l'iscrizione nell'elenco regionale del Gruppo comunale o intercomunale, coloro che ne fanno parte, a seguito di costituzione formale del Gruppo presso il Comune e prima della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, devono aver frequentato un corso base in materia di Protezione Civile, organizzato a cura del Comune con le modalità esposte in allegato;

B) Gli appartenenti ai Gruppi comunali o intercomunali già costituiti, devono partecipare ad analogo corso entro sei mesi dall'esecutività del presente atto, pena la decadenza dall'elenco regionale. Gli aderenti ai Gruppi che già hanno frequentato analoghi corsi dovranno certificare, con atto a firma del Sindaco, tale circostanza;

C) Coloro che si iscriveranno solo successivamente a Gruppi già costituiti e già addestrati (nuovi ingressi di volontari) dovranno aver partecipato ad analoghi corsi. In tal senso potranno partecipare anche a corsi che saranno tenuti da Comuni della stessa Provincia (a da Enti superiori);

D) Entro un anno dall'esecutività del presente atto, i Comuni con Gruppo comunale già costituito e regolarmente iscritto all'elenco regionale, se sprovvisti, dovranno dotarsi del Piano comunale di protezione civile, pena la decadenza immediata dall'elenco regionale del Gruppo comunale. In tal senso i Comuni dovranno inviare una certificazione sullo stato del proprio Piano di protezione civile. Il Piano comunale di Protezione Civile, ai fini della permanenza nell'elenco regionale del Gruppo comunale, ha durata massima quinquennale e va pertanto periodicamente revisionato entro la data massima sopra detta.

E) I Comuni i cui Gruppi sono di nuova costituzione, dovranno dotarsi, se sprovvisti, di Piano comunale di protezione civile, che avrà parimenti durata massima quinquennale, entro un anno dalla data di costituzione del Gruppo comunale, pena la decadenza dall'elenco regionale;

F) I Comuni dotati di Piano comunale di Protezione civile, o coloro che intendono dotarsene, non hanno obbligo di costituzione del Gruppo comunale formato da cittadini volontari, in quanto possono sopperire con servizi alle proprie dipendenze dirette o mediante convenzionamento con Associazioni private di Protezione civile operanti nell'ambito del territorio comunale o limitrofo.