D.G.R. 28 febbraio 1997, n. 6/25596 (1).

Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.

 

Aggiornamento al BU 15/05/98

LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la L.R. 12 maggio 1990, n. 54 recante "Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", che all'art. 26 determina che la Regione riconosce la funzione del volontariato e all'art. 27 che il servizio protezione civile provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile;

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 a titolo "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 18, nei quali si afferma che il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi, stimolando le iniziative del volontariato stesso e assicurandone il coordinamento, anche mediante la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica, come al successivo comma 3 dell'art. 18 della legge stessa;

VISTO l'art. 15 della medesima L. 24 febbraio 1992, n. 225, nel quale si afferma che ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;

VISTO altresì l'art. 12 della medesima L. 24 febbraio 1992, n. 225 nel quale si prevede che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

CONSIDERATA la circolare della presidenza del consiglio dei ministri n. 01768 U.I. del 16 novembre 1994, a titolo "Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile" che al punto 3 "Adempimenti da parte delle Regioni e delle Province autonome" prescrive che le Regioni inviino annualmente al dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunichino tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni, organizzazioni, gruppi che operano nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile;

RILEVATO che la medesima circolare della presidenza del consiglio dei ministri al punto 4 "Disposizioni per i gruppi comunali" indica che i gruppi comunali debbono comunicare l'avvenuta costituzione del gruppo al dipartimento della protezione civile e che essi sono inseriti in elenco separato rispetto alle associazioni di protezione civile;

CONSIDERATO altresì che l'art. 9 del D.L. 292/96 ha disposto la modifica dell'art. 18 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 nel senso di sostituire il termine "associazione" con quello di "organizzazione" riferito al volontariato, superando così lo sbarramento nei confronti dei gruppi comunali, ai quali può pertanto applicarsi ogni beneficio di legge già previsto per le associazioni di volontariato, nonché la possibilità di iscrizione propedeutica ai registri regionali del volontariato;

CONSIDERATO che elemento per determinare il riconoscimento di tali gruppi è l'operatività dei medesimi sul territorio regionale in tutte le attività di protezione civile, dalle esercitazioni alla partecipazione alle attività di previsione, previsione e soccorso;
considerato pertanto che i predetti gruppi comunali debbono essere costituiti con delibera comunale;

VISTA la possibilità, per i piccoli Comuni e le Comunità montane, di costituire gruppi intercomunali equiparabili ai gruppi comunali di protezione civile;
considerata la necessità di ottenere un riconoscimento a livello regionale che permetta ai suddetti gruppi, come già possibile per le associazioni di protezione civile, di partecipare alle attività di previsione e prevenzione, soccorso alle popolazioni colpite da calamità, e formative nell'ambito della Regione Lombardia;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo, ai sensi del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 479;

ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di istituire l'elenco regionale dei gruppi comunali o intercomunali di protezione civile, presso il servizio protezione civile settore LL.PP. ed edilizia residenziale, che ne curerà la gestione;
2) di stabilire che requisiti indispensabili per l'accoglimento della domanda di inserimento nell'elenco stesso sono la delibera comunale o intercomunale o di Comunità montana, di costituzione del gruppo e il regolamento comunale che disciplina le attività dello stesso;
3) di stabilire che, in prima applicazione della presente deliberazione, i Comuni dovranno far pervenire la delibera di costituzione dei gruppi e la richiesta di inserimento nell'elenco regionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardo; alla deliberazione dovrà essere allegato il regolamento con l'indicazione del responsabile del gruppo, i recapiti telefonici e di telefax, le attrezzature eventualmente in dotazione, nonché le modalità di reperibilità dei componenti;
4) di stabilire che il riconoscimento dei gruppi da parte della Regione verrà formalizzato a mezzo di decreto del presidente della Regione Lombardia o assessore delegato.

(1) B.U. 10 marzo 1997, n. 11.