Aggiornamento al BU 15/05/98
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 12 maggio 1990, n. 54 recante "Organizzazione ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione
civile", che all'art. 26 determina che la Regione riconosce la
funzione del volontariato e all'art. 27 che il servizio protezione
civile provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle associazioni di
volontariato di protezione civile;
VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 a titolo
"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile",
e in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 18, nei quali si afferma che il
servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli
organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e
soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi,
stimolando le iniziative del volontariato stesso e assicurandone il
coordinamento, anche mediante la previsione di procedure per la
concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica, come al
successivo comma 3 dell'art. 18 della legge stessa;
VISTO l'art. 15 della medesima L. 24 febbraio
1992, n. 225, nel quale si afferma che ogni Comune può dotarsi di una
struttura di protezione civile;
VISTO altresì l'art. 12 della medesima L. 24
febbraio 1992, n. 225 nel quale si prevede che la Regione, nel rispetto
delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale,
favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione
di strutture comunali di protezione civile;
CONSIDERATA la circolare della presidenza del
consiglio dei ministri n. 01768 U.I. del 16 novembre 1994, a titolo
"Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di
protezione civile" che al punto 3 "Adempimenti da parte delle
Regioni e delle Province autonome" prescrive che le Regioni inviino
annualmente al dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi
registri regionali e comunichino tempestivamente le variazioni
riguardanti le associazioni, organizzazioni, gruppi che operano
nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile;
RILEVATO che la medesima circolare della
presidenza del consiglio dei ministri al punto 4 "Disposizioni per
i gruppi comunali" indica che i gruppi comunali debbono comunicare
l'avvenuta costituzione del gruppo al dipartimento della protezione
civile e che essi sono inseriti in elenco separato rispetto alle
associazioni di protezione civile;
CONSIDERATO altresì che l'art. 9 del D.L. 292/96
ha disposto la modifica dell'art. 18 della L. 24 febbraio 1992, n. 225
nel senso di sostituire il termine "associazione" con quello
di "organizzazione" riferito al volontariato, superando così
lo sbarramento nei confronti dei gruppi comunali, ai quali può pertanto
applicarsi ogni beneficio di legge già previsto per le associazioni di
volontariato, nonché la possibilità di iscrizione propedeutica ai
registri regionali del volontariato;
CONSIDERATO che elemento per determinare il
riconoscimento di tali gruppi è l'operatività dei medesimi sul
territorio regionale in tutte le attività di protezione civile, dalle
esercitazioni alla partecipazione alle attività di previsione,
previsione e soccorso;
considerato pertanto che i predetti gruppi comunali debbono essere
costituiti con delibera comunale;
VISTA la possibilità, per i piccoli Comuni e le
Comunità montane, di costituire gruppi intercomunali equiparabili ai
gruppi comunali di protezione civile;
considerata la necessità di ottenere un riconoscimento a livello
regionale che permetta ai suddetti gruppi, come già possibile per le
associazioni di protezione civile, di partecipare alle attività di
previsione e prevenzione, soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, e formative nell'ambito della Regione Lombardia;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non è
soggetta al controllo, ai sensi del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 479;
ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini
di legge
DELIBERA
1) di istituire l'elenco regionale dei gruppi
comunali o intercomunali di protezione civile, presso il servizio
protezione civile settore LL.PP. ed edilizia residenziale, che ne
curerà la gestione;
2) di stabilire che requisiti indispensabili per l'accoglimento della
domanda di inserimento nell'elenco stesso sono la delibera comunale o
intercomunale o di Comunità montana, di costituzione del gruppo e il
regolamento comunale che disciplina le attività dello stesso;
3) di stabilire che, in prima applicazione della presente deliberazione,
i Comuni dovranno far pervenire la delibera di costituzione dei gruppi e
la richiesta di inserimento nell'elenco regionale entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale
Lombardo; alla deliberazione dovrà essere allegato il regolamento con
l'indicazione del responsabile del gruppo, i recapiti telefonici e di
telefax, le attrezzature eventualmente in dotazione, nonché le
modalità di reperibilità dei componenti;
4) di stabilire che il riconoscimento dei gruppi da parte della Regione
verrà formalizzato a mezzo di decreto del presidente della Regione
Lombardia o assessore delegato.
(1) B.U. 10 marzo 1997, n. 11.