Circolare 30 settembre 2002, n.5114
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile.
(GU n. 236 del 8-10-2002)
A
(omissis)
Premessa.
Al
fine di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento delle attività di
protezione civile e nell'esercizio del potere di coordinamento delle componenti
del Servizio nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 225 del 1992, si
ritiene utile fornire una serie di indicazioni volte ad agevolare la
ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione
civile.
1. Il Servizio nazionale della
protezione civile - Quadro normativo di riferimento.
La legge n. 225/1992 ed il decreto-legge n. 343/2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 401/2001, delineano in maniera precisa il quadro
normativo di riferimento del "Servizio nazionale di protezione
civile", istituito per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita', da catastrofi e da altri eventi che
determinano situazioni di rischio, alla cui attuazione provvedono, in evidente
piena sintonia rispetto al decreto legislativo n. 112/1998, le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con finalità
di protezione civile, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata,
nonché i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e
collegi professionali.
Relativamente alla competenza degli enti territoriali, deve ricordarsi che le
disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulle situazioni
emergenziali sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del citato
decreto-legge n. 343 del 2001.
Nell'ambito del Servizio nazionale assume una posizione centrale il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le cui competenze si desumono agevolmente dal disposto di cui
all'art. 5, del decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha novellato il quadro
normativo dettato dalla legge n. 225/1992.
Ed infatti il Dipartimento della protezione civile espleta un'attività
"tecnico-operativa", definendo, d'intesa con le regioni e sulla base
dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari a
fronteggiare gli eventi calamitosi (commi 4 e 4-bis); svolge un'attività di
proposta nei confronti del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno
da lui delegato, relativamente sia ai compiti di indirizzo, promozione e
coordinamento, sia alle funzioni operative inerenti ai programmi di previsione
e prevenzione (comma 4-ter); rivolge, infine, alle "amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni,
agli enti pubblici nazionali e territoriali e ad ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata" le indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalità' di coordinamento operativo in materia di
protezione civile (comma 5).
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
112/1998, alle regioni spetta, sulla base degli indirizzi nazionali, la
competenza in ordine alle attività di predisposizione dei programmi di
previsione, prevenzione ed attuazione degli interventi urgenti in caso di
calamita' e di quelli necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni
di vita, unitamente alla formulazione degli indirizzi per la predisposizione
dei piani provinciali di emergenza.
In capo alle province, ex art. 108, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo n. 112/1998, e' posta la competenza in ordine alla predisposizione
dei piani provinciali di emergenza, nonché all'attuazione delle attività di
previsione e prevenzione previste dai relativi piani regionali, oltre che la
vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da parte delle strutture provinciali di protezione civile.
Per i comuni, infine, persiste l'attribuzione, nell'ambito territoriale di
competenza ed in quello intercomunale, di funzioni analoghe a quelle conferite
alle amministrazioni provinciali, nonché l'ulteriore compito afferente
all'attivazione dei primi soccorsi necessari a fronteggiare l'emergenza (art.
108, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 112/1998).
In tale contesto, che presenta indubbi profili di complessità, certamente ancor
più rilevanti e meritevoli di approfondita riflessione alla stregua della
sopravvenuta valenza costituzionale assegnata dalla legge costituzionale n.
3/2001 alla disciplina della materia della protezione civile, appare
indispensabile una lettura sistematica di ciascuna disposizione normativa in
coordinamento con tutte le ulteriori norme che disciplinano la medesima
materia.
A tal fine deve farsi applicazione anche dei principi racchiusi nel vigente
art. 118 della Costituzione che attribuisce le competenze amministrative ai
comuni, consentendo il conferimento agli enti territoriali di maggiore
dimensioni soltanto di quelle funzioni che richiedono l'esercizio unitario,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2.
Livelli di responsabilità e gestione delle emergenze.
Al fine di identificare correttamente
le sfere di attribuzioni che fanno capo ai predetti soggetti, e' utile partire
da un dato di fatto: al momento del verificarsi dell'evento calamitoso può
risultare oggettivamente impossibile valutarne immediatamente l'intensità e
l'estensione ai fini della riconduzione dello stesso ad una delle fattispecie
di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 2, della legge n. 225/1992 e della
identificazione delle possibili successive determinazioni da adottare. In tale
situazione, e' indispensabile poter individuare con certezza, fin dall'inizio,
quali siano i soggetti pubblici deputati, per legge, a fronteggiare l'emergenza
e a conseguirne il superamento, anche tenuto conto che, per effetto dell'art.
5, comma 4, della legge n. 401/2001, rimane fermo quanto previsto dall'art. 14
della legge n. 225/1992 in materia di competenza del prefetto.
Dalla sicura vigenza sia dell'art. 14 della legge n. 225/1992, che delle
disposizioni recate dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998,
richiamato esplicitamente dal comma 6 dell'art. 5 della più volte citata legge
n. 401/2001, consegue che, ferma restando la più generale azione di
coordinamento del Dipartimento della protezione civile, le competenze
prefettizie di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono continuare a
"convivere", in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in
termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, si' da realizzare quella
fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore,
anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione
civile.
Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto,
coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti
territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative
strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione
civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e
cosi' realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le
ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.
D'altronde in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata
nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve
ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni
risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si
trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione
"evolutiva", e ciò anche tenuto conto del fatto che talune specifiche
proposizioni recate dall'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono
necessariamente essere lette in senso conforme alle leggi successive, anche
costituzionali, al fine di evitare, appunto, l'insorgenza di significati di
dubbia legittimità costituzionale.
Nello specifico, i richiami contenuti nel predetto art. 14 della legge n.
225/1992 sia al "piano" prefettizio per fronteggiare l'emergenza sul
territorio provinciale ed alla conseguente azione attuativa, sia alla
"direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale" al verificarsi di "uno degli eventi calamitosi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2" della stessa legge,
impongono una serie di riflessioni che non possono prescindere ne' dal dato
oggettivo della collocazione della norma che assicura vigenza al predetto art.
14, ne' dalla comune accezione di "protezione civile" quale concorso
coordinato di più componenti e strutture operative a livello centrale,
regionale, provinciale e comunale, per quanto di rispettiva competenza, volto
ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed
il superamento dell'emergenza.
Sotto il primo aspetto, va sottolineato che l'art. 5, comma 4, della legge n.
401/2001, richiama il citato art. 14 per quanto riguarda l'attività
"tecnico-operativa" in occasione dei "primi interventi" da
effettuarsi a cura del Dipartimento della protezione civile in concorso con le
regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati di protezione
civile: ciò testimonia come il legislatore non abbia inteso affatto sancire
situazioni di sovraordinazione di un'autorità su un'altra, bensì si sia
orientato nel senso di garantire un coinvolgimento pieno delle risorse statali
e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle risorse stesse
nell'ambito delle finalità di protezione civile e nel rispetto, in particolare,
di quanto pianificato a livello regionale.
Il richiamo, poi, alla vigenza dell'art. 14 della legge n. 225/1992, disposto
dall'art. 5, comma 4, della legge n. 401/2001, deve ritenersi assolutamente
pieno ed esente da incisioni, in sede di esercizio delle competenze degli enti
pubblici territoriali, per quanto concerne il ruolo che il prefetto riveste, ai
sensi del comma 3 del detto articolo, nella eventuale fase successiva alla
dichiarazione dello stato di emergenza, in cui, fatte salve eventuali diverse
determinazioni che dovessero essere assunte dal Consiglio dei Ministri in sede
di dichiarazione dello stato di emergenza, e' soltanto tale Autorità che puo'
derogare, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, al regime
ordinario stabilito dal vigente ordinamento giuridico. In altre parole, sulla
base del citato disposto normativo, il prefetto, anteriormente alla adozione
delle ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n.
225/1992, derogatorie della normativa vigente, e' l'unico soggetto deputato ad
assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto
rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a
derogare all'ordinamento giuridico vigente.
In merito, si deve puntualizzare che, in via generale, la predetta potestà
derogatoria, per i profili di eccezionalità che la caratterizzano, non può che
inerire a scelte e valutazioni proprie del Governo, tenuto conto del chiaro
disposto dell'art. 95 della Costituzione che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri la responsabilità della direzione della politica
generale del Governo, assicurando quella fondamentale unita' di indirizzo
politico ed amministrativo che sarebbe evidentemente suscettibile di essere
compromessa dall'eventuale esercizio del potere "extra ordinem" da
parte di altro ente pubblico, tenuto anche conto di quanto previsto dal
novellato art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Per quanto precede, in presenza di un contesto emergenziale particolarmente
qualificato perché riconosciuto sulla base di un provvedimento adottato ai
sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 225/1992, e'
soltanto il prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, e'
legittimato ad assumere tali iniziative straordinarie, in attesa, ovviamente,
dell'eventuale diverso, straordinario, assetto di competenze che dovesse essere
delineato dalle successive ordinanze di protezione civile di cui al comma 2
dello stesso articolo.
Sotto il secondo profilo, attinente al significato della protezione civile, e'
appena il caso di rilevare che la qui sostenuta impostazione interpretativa del
contesto normativo di riferimento risulta in linea con le necessita' derivanti
dai possibili scenari di rischio, che richiedono di poter contare su un sistema
centrale e periferico di protezione civile integrato, in grado di fornire
risposte adeguate in termini di assoluta tempestività.
3. Le fasi di programmazione e
pianificazione - Compiti del Dipartimento della protezione civile e degli enti
territoriali.
Dovendo
interpretarsi, quindi, il citato art. 14 della legge n. 225/1992 alla luce dei
principi che impongono il sostanziale, reciproco, rispetto delle competenze
degli enti territoriali istituzionalmente deputati a costituire centri di
responsabilità di protezione civile, non può che auspicarsi la adozione di
modelli di intervento riferiti alla situazione emergenziale; ed invero, la
specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il
legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basata sul principio
collaborativo. In merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione
con e tra gli enti territoriali, nelle forme dei "raccordi" (di cui
alla legge n. 401 del 2001), delle "intese" (previste nel decreto
legislativo n. 112 del 1998) e, anche, degli "accordi" (ex art. 15
della legge n. 241 del 1990). Ciò infatti può essere estremamente utile per
realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire
risposte tempestive alle necessita' emergenziale e di garantire risorse
adeguate, evitando nel contempo il rischio di sovrapposizioni funzionali. Del
resto, l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 343/2001, nel
richiamare l'art. 14 della legge n. 225/1992, dispone che l'attività
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, deve essere
effettuata dagli organi statali in concorso con le regioni e da queste in
raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile.
In particolare, il Dipartimento della protezione civile si e' già fatto
promotore presso alcune regioni, e continuerà in tale percorso con tutti gli
altri enti territoriali, della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa
finalizzati a disciplinare preventivamente i rapporti tra i soggetti deputati
ad assolvere agli incombenti propri di protezione civile, dovendosi ritenere
che la previa individuazione di modelli di intervento pianificati alla stregua
delle peculiarità ricorrenti in sede locale consente una più proficua risposta
alle conseguenze prodotte dall'emergenza, chiarendo di volta in volta la
tipologia e lo spessore di intervento dei singoli centri di responsabilità in
un contesto coordinato di positiva collaborazione.
Dalle superiori considerazioni discende, in via generale, che, verificatosi
l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di
protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua
delle previsioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, a
livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva
competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio di poteri
prefettizi, come detto, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse
statali presenti sul territorio.
E' ovvio che la diversità dei contenuti della predetta pianificazione,
strettamente correlata alle specificità territoriali e definita nell'alveo
dell'autonomia propria delle regioni e degli enti locali sulla base anche delle
risorse concretamente disponibili, rende non praticabile, in punto di diritto,
una "imposizione esterna" di ruoli e di attribuzioni ai soggetti
pubblici e privati istituzionalmente coinvolti dall'evento nell'assunzione
delle responsabilità e delle iniziative di competenza, posto che ciò deve
trovare puntuale indicazione in quanto, appunto, programmato dai predetti enti
territoriali. Per garantire, inoltre, un funzionamento ottimale alla descritta
ripartizione delle competenze e per salvaguardare un proficuo coordinamento a
livello statale, appare indispensabile ed auspicabile una diffusa conoscenza di
quanto elaborato a livello locale e, soprattutto, delle intese raggiunte con e
tra i diversi enti territoriali.
Pertanto, dovendosi addivenire prontamente al conseguimento del superiore
obiettivo della completa conoscenza di quanto espresso dalle autonomie degli
enti territoriali nell'esercizio della competenza di pianificazione e
programmazione in materia di protezione civile, e' di somma importanza che gli
enti stessi provvedano, con la sollecitudine del caso ad assicurarne la necessaria
diffusione sia al Dipartimento della protezione civile che a tutte le altre
autorità aventi competenza nella materia medesima;
sarà invece cura del Dipartimento fornire ogni ulteriore suggerimento ed
indicazione, nonché proposte di protocolli e di accordi, per realizzare un
quadro dispositivo armonico e coordinato di riferimento che tenga conto delle
esperienze già acquisite rispetto alle varie tipologie di emergenza.
Il Dipartimento della protezione civile provvederà poi, per quanto di
competenza, rispetto a taluni, specifici, quesiti che sono stati rivolti da
varie regioni, province, comuni e da vari uffici territoriali di Governo, in
ordine alla identificazione di ruoli ed attribuzioni in ambito emergenziale, e
ciò con riferimento anche a determinate, particolari, realtà normative ed
amministrative già presenti in specifici contesti territoriali, a fornire
prontamente adeguata risposta non mancando, ovviamente, di assicurare quella
circolarità dell'informazione che assume importanza fondamentale nell'ambito
della protezione civile.
Roma, 30 settembre 2002
Il capo del Dipartimento: Bertolaso